Al Signor Sindaco Carlo Boni
Pontassieve, 23 settembre 2025
Oggetto: Richiesta all’Autorità Idrica Toscana di sospensione della procedura della gara a doppio oggetto a evidenza pubblica per la selezione del socio privato del gestore del servizio idrico integrato Ato 3 Medio Valdarno. Inizio percorso per affidamento in house.
Il Consiglio comunale di Pontassieve
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come modificata da ultimo dalla legge regionale 21 febbraio 2018 n. 10 (L.R. 10/2018);
Preso atto che:
- l’Assemblea di AIT svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’autorità e in particolare provvede alla scelta della forma di gestione del servizio, all’approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore e all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali (art. 8 comma 1 lett. b, d, f);- il Direttore Generale provvede all’affidamento del servizio (art. 10 comma 1 lett. a);
- il Consiglio Direttivo esprime parere preventivo sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea (art. 11 bis comma 2);
- i sindaci di ciascuna Conferenza Territoriale si riuniscono al fine di formulare proposte per il miglioramento dell’organizzazione del servizio (art. 14 comma 1 n. 4);
- detta Assemblea, con deliberazione n. 14/2020 del 19/11/2020, ha individuato le attuali Conferenze Territoriali di cui all’art. 13 L.R. 69/2011 quali sub-ambiti per l’affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006;
Visto che:
il D.Lgs. 152/2006, che costituisce il quadro normativo nazionale in materia di servizio idrico integrato ed affidamento della gestione che prevede: - ai sensi dell’art. 149bis comma 1 e 2 che:
“1) L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
2) Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”;
Ricordato che:
- l’art. 147 co. 2 bis del D.lgs.152/2006 dispone che “qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una maggiore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”;
Premesso che:
- Con deliberazione n. 28/2018 del 16.11.2018 l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con il voto unanime dei presenti, dando atto della contrarietà emersa da parte di tutte le Conferenze Territoriali circa l’affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto operante sull’intero territorio toscano, nonché dell’indirizzo espresso dalle Conferenze Territoriali di procedere verso l’affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato, incaricava il direttore generale di AIT a provvedere agli opportuni approfondimenti e alla predisposizione degli atti necessari per la scelta della forma di gestione;
- Su sollecitazione dei sindaci toscani, contrari all’ipotesi di un unico gestore regionale, gli uffici dell’Autorità hanno chiesto, nel novembre 2019, un parere alla competente struttura della Regione Toscana circa la possibilità e compatibilità con quanto disposto dalla legge regionale 69/2011 di procedere, con provvedimento amministrativo dell’Assemblea, alla definizione dei sub ambiti previsti dall’art. 147 co. 2 bis del D.lgs 152/2006;
- in data 7.2.2020 l’Avvocatura regionale ha confermato la fattibilità dell’approccio prospettato da AIT e cioè la possibilità di derogare al gestore unico regionale ove sussistenti i requisiti previsti dall’art.147 co.2 bis del D.lgs. 152/2006 sopra richiamato;
- visto il tenore del parere dell’Avvocatura regionale, AIT è ricorsa ad uno studio tecnico esterno per la necessaria verifica dei requisiti circa l’estensione dei sub ambiti, tenuto conto dell’orientamento dell’Assemblea, confermato dal Consiglio Direttivo, di far coincidere i Sub ambiti con le stesse Conferenze ex art. 13 L.R. 69/2011;
- lo studio ha acclarato la sussistenza dei tre requisiti ex art. 147 co.2 bis del D. l.gs. 152/2006;
- con la deliberazione n.14/2020 del 19.11.2020 l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana individuava i sub ambiti nelle Conferenze Territoriali;
Preso atto che:
- il percorso intrapreso con le delibere e con gli atti di indirizzo richiamati volti a realizzare in regione modelli di gestione del servizio idrico in house da affidarsi a singoli gestori per ogni Ambito Territoriale Ottimale, ha subito un inevitabile arresto a seguito del processo di aggregazione in Toscana delle Società operanti nel campo dei servizi pubblici che ha portato alla nascita della c.d. Multiutility attraverso la nota operazione di fusione per incorporazione in Alia servizi ambientali spa di Publiservizi spa, Consiag Spa ed Acqua toscana spa;
- tale Multiutility è destinata ad operare inizialmente nel territorio dell’ATO Toscana centro in attesa di allargarsi alle restanti aree della regione;
- di conseguenza, con deliberazione n.13 /2023 del 24 luglio 2023 l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, dichiarando espressamente che “la cd operazione Multiutility non è compatibile con una gestione del servizio idrico integrato tramite società in house”, in relazione al nuovo affidamento del servizio idrico integrato della Conferenza Territoriale n.3 Medio Valdarno, individuava quale forma di gestione quella della Società a partecipazione mista pubblico privata;
- con deliberazione n.9 del 10 maggio 2024 l’assemblea di AIT incaricava il direttore generale di predisporre la documentazione relativa alla gara a doppio oggetto tramite procedura di evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del socio privato del nuovo gestore;
- nella deliberazione veniva individuata Alia spa quale socio pubblico di maggioranza della Società mista e quali ulteriori soci pubblici della predetta società mista i Comuni con partecipazioni dirette in Publiacqua. Si dava inoltre indicazione di utilizzare Publiacqua spa, attuale gestore, quale strumento societario per la gestione del servizio idrico integrato secondo il modello della società mista con l’individuazione di un socio privato selezionato tramite gara a doppio oggetto. In alternativa si ipotizzava la creazione di una NewCo partecipata dagli attuali soci pubblici di Publiacqua, con socio privato da selezionare tramite gara a doppio oggetto; in tale ipotesi si stabiliva che il ramo di azienda di Publiacqua si sarebbe dovuto trasferire alla NewCo;
Considerato che:
- le ultime decisioni, assunte nel luglio 2023 e maggio 2024, confliggono con l’impegno della gestione interamente pubblica del servizio idrico, assunto dalle forze politiche del cosiddetto Campo largo di centro sinistra, nei programmi elettorali per le prossime imminenti elezioni regionali, contenenti l’impegno vincolante di adoperarsi per un’effettiva gestione pubblica del servizio idrico nella forma della gestione interamente in house providing, quale unico modello idoneo a garantire la funzione sociale del servizio idrico;
-dette decisioni confliggono altresì con le posizioni emerse nel centro destra dove il gruppo consiliare regionale della Lega ha più volte rappresentato di volersi adoperare affinché il servizio idrico resti fuori dalla Multiutility e venga gestito interamente dal pubblico;
-il tema della gestione effettivamente pubblica del servizio idrico non deve essere utilizzato come strumento di propaganda elettorale, pertanto alle dichiarazioni delle forze politiche devono seguire scelte concrete coerenti;
-è infatti di tutta evidenza che il dar corso alle delibere di AIT sopra richiamate renderebbe impossibile perseguire il modello di gestione promesso, atteso che nella Conferenza Territoriale 3 avremo un affidamento del servizio idrico di durata ultra ventennale ad una società mista interamente disciplinata dal diritto privato, soggetta alle regole di mercato, dove l’ente pubblico verrebbe sostanzialmente privato di poteri di gestione e controllo sull’operato della società stessa.
Ricordato peraltro che:
- In materia di servizi pubblici locali nel 2011 si è svolto il referendum e la stragrande maggioranza del popolo italiano si è pronunciata per la sottrazione dei medesimi, a partire dall’acqua, a modelli di gestione ispirati a logiche di profitto.
Considerato quindi che:
Le norme del TUEL d.lgs 267/2000 in particolare:
- l’art.42 co.2 che attribuisce al Consiglio Comunale una funzione di indirizzo e di controllo politico, amministrativo in merito: alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell’Ente comunale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l’art 112 co 1 in base al quale gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle attività comunali il D.lgs n.152/2006 e in particolare:
- l’art.142 co.3, in base al quale gli Enti locali, attraverso i competenti enti di governo dell’ambito, provvedono, inter alia, alla organizzazione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione e al relativo affidamento.
Tanto premesso, ricorrendo un interesse pubblico concreto ed attuale,
- ad intraprendere, con gli altri rappresentanti dei territori interessati della Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno, ogni iniziativa utile a promuovere, in concorso con gli Enti locali delle altre conferenze territoriali, l’avvio di un percorso che, partendo dalle dichiarazioni programmatiche espresse, determini le modalità per addivenire, in sede di Assemblea di AIT, alla sospensione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore del SII del Sub-ambito 3 Medio Valdarno, nonché di ogni atto propedeutico, alternativo e conseguente, ivi compresa l’ipotesi di creazione di una NewCo, partecipata dagli attuali soci pubblici di Publiacqua, con socio privato da selezionare tramite gara a doppio oggetto;
- condividere con i Comuni facenti parte di AIT un percorso finalizzato a raggiungere l’obiettivo dell’affidamento in house providing per il SII anche negli altri ambiti, nel rispetto delle chiare promesse elettorali programmatiche e di quanto deciso nel Referendum popolare del 2011.
Alessandro Cresci
Capogruppo “Alternativa Comune”
VIDEO CONSIGLIO: https://pontassieve.consiglicloud.it/meetings/eE9mdWd5Qnl2M009
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